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ATTIVITA': - insegnamenti opzionali - visite d'istruzione - settimana bianca - campionati studenteschi - progetto patentino - |
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DIDATTICA
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Progetto Patentino |
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anno scolastico 2008-2009 |
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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Visto
l'art. 116 del nuovo codice della strada, così come modificato dall'art.
6 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9; Decreta: 1.
I
corsi per il conseguimento del certificato di idoneità per la guida dei
ciclomotori secondo quanto previsto dal comma 1-bis dell'art. 116, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'art. 6 del
decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 sono svolti presso le scuole,
ovvero presso le autoscuole. 2.
Le
conoscenze richieste per conseguire l'attestato per la guida dei
ciclomotori vertono sui seguenti argomenti: A.
segnali
di pericolo e segnali di precedenza; B.
segnali
di divieto; C.
segnali
di obbligo; D.
segnali
di indicazione e pannelli integrativi; E.
norme
sulla precedenza; F.
norme
di comportamento; G.
segnali
luminosi, segnali orizzontali; H.
fermata,
sosta e definizioni stradali; I.
cause di incidenti e comportamenti dopo gli incidenti,
assicurazione; J.
elementi del ciclomotore e loro uso; K.
comportamenti
alla guida del ciclomotore e uso del casco; L.
valore
e necessità della regola M.
rispetto
della vita e comportamento solidale; N.
la
salute; O.
rispetto
dell'ambiente. Art. 2. 1.
I
corsi per il conseguimento del certificato di idoneità per la guida dei
ciclomotori svolti presso le scuole a titolo gratuito hanno durata di 20
ore, così ripartite: a.
4
ore da destinare alle norme di comportamento; b.
6
ore da destinare alla segnaletica e altre norme di circolazione; c.
2
ore da destinare all'educazione al rispetto della legge; d.
8
ore ulteriori di educazione alla convivenza civile. 2.
I
corsi per il conseguimento del certificato di idoneità per la guida dei
ciclomotori svolti presso le autoscuole hanno durata di 12 ore, così
ripartite: a.
4
ore da destinare alle norme di comportamento; b.
6
ore da destinare alla segnaletica e altre norme di circolazione; c.
2
ore da destinare all'educazione al rispetto della legge. 3.
La
partecipazione alle lezioni deve essere annotata in appositi registri
conformi al modello previsto nell'allegato 1, custoditi dalle scuole o
dalle autoscuole che effettuano i corsi. Art. 3. 1.
Il
certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori è rilasciato a coloro
che dimostrino, previo superamento di esame, la conoscenza degli argomenti
elencati all'art. 1. Per essere ammessi all'esame, i candidati devono aver
partecipato ad un corso svolto presso le scuole o presso le autoscuole.
Non sono consentite più di tre ore di assenza complessive con riferimento
alle ore di lezione di cui all'art. 2, commi 1 e 2, punti a), b) e c); nel
caso si superasse detto limite, il corso deve essere sostenuto nuovamente,
ai fini dell'ammissione all'esame. Non sono ammessi all'esame candidati
che hanno terminato i corsi da più di un anno. Trascorso tale periodo, i
candidati dovranno frequentare un nuovo corso per essere ammessi
all'esame. tutore del candidato. 2.
La
richiesta di ammissione agli esami deve essere redatta sul modello di cui
all'allegato 2 al presente decreto. Alla richiesta devono essere allegate
le attestazioni dei versamenti su conto corrente relative a: a.
tariffa
di cui al punto 1 della tabella 3 (esami per conducenti di veicoli a
motore) della legge 1° dicembre 1986, n. 870: b.
tariffa
di cui ai punti 3 e 4 del decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto
1992 (assolvimento dell'imposta di bollo relativa alla domanda ed al
certificato rilasciato dal Dipartimento per i trasporti terrestri). 3.
L'esame
consiste in una prova teorica svolta tramite questionario e attiene agli
argomenti di cui all'art. 1. I candidati dovranno barrare, in
corrispondenza di ogni risposta, la lettera «V» o «F» a seconda che
considerano quella proposizione vera o falsa. La prova ha durata di trenta
minuti e si intende superata se il numero di risposte errate è, al
massimo di quattro. 4.
L'esame
dei candidati che hanno effettuato corsi presso istituti scolastici è
espletato da un funzionario del Dipartimento per i trasporti terrestri
abilitato ad effettuare esami di idoneità per il conseguimento delle
patenti di guida almeno delle categorie A e B, secondo quanto previsto
dalla tabella IV-1 allegata al regolamento di esecuzione e di attuazione
del codice della strada e dall'operatore responsabile della gestione dei
corsi. 5.
L'esame
dei candidati che hanno effettuato corsi presso le autoscuole è espletato
da un funzionario del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i
sistemi informativi e statistici abilitato ad effettuare esami di idoneità
per il conseguimento delle patenti di guida almeno delle categorie A e B,
secondo quanto previsto dalla tabella IV-1 allegata al regolamento di
esecuzione e di attuazione del codice della strada. Art. 4. 1.
Le
schede contenenti le domande d'esame sono stampate, mediante elaborazione
meccanografica, da un «database» predisposto dal Dipartimento per i
trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici, secondo un
metodo di casualità elaborato dall'Istituto Poligrafico dello Stato, che
provvede anche alla stampa delle schede. 2.
La
prova si intende superata se il numero delle risposte errate è al massimo
pari a quattro; il quinto errore determina l'esito negativo dell'esame. Il
presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Roma,
30 giugno 2003 |
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